FLORA SPONTANEA PROTETTA

Dalla L.R.2/77, art. 4: E’ vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto.

Flora spontanea legge-regionale

TABELLA 1

TABELLA 2